Descrizione
Con il termine protezione civile si intendono le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”. (Legge 225/92)
Le attività relative alla protezione civile non si limitano a semplici interventi in caso di disastri e calamità per portare soccorso, ed in generale alla gestione delle situazioni di emergenza, ma anche alle attività di previsione e prevenzione.
Nell'organizzazione e nel funzionamento viene coinvolta tutta l'organizzazione dello Stato, centrale e periferica, compreso l'intero sistema degli enti locali, ed anche i privati, attraverso le organizzazioni di volontariato.
A livello locale, ogni Regione, nel rispetto delle competenze, favorisce nei modi e con le forme opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile. Esse provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile. Le provincie, sulla base delle competenze ad esse attribuite partecipano all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di protezione civile. A tal fine presso ogni provincia è istituito un Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente della provincia, o da un suo delegato, e da un rappresentante del prefetto. Questi predispone un piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione, esercitando le funzioni attribuitegli dalla legge.
Ogni comune italiano può dotarsi di una struttura di protezione civile. Il sindaco è autorità di protezione civile, egli assume la direzione ed il coordinamento degli interventi a soccorso ed assistenza della popolazione. Concorrono infine all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
Le attività relative alla protezione civile non si limitano a semplici interventi in caso di disastri e calamità per portare soccorso, ed in generale alla gestione delle situazioni di emergenza, ma anche alle attività di previsione e prevenzione.
Nell'organizzazione e nel funzionamento viene coinvolta tutta l'organizzazione dello Stato, centrale e periferica, compreso l'intero sistema degli enti locali, ed anche i privati, attraverso le organizzazioni di volontariato.
A livello locale, ogni Regione, nel rispetto delle competenze, favorisce nei modi e con le forme opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile. Esse provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile. Le provincie, sulla base delle competenze ad esse attribuite partecipano all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di protezione civile. A tal fine presso ogni provincia è istituito un Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente della provincia, o da un suo delegato, e da un rappresentante del prefetto. Questi predispone un piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione, esercitando le funzioni attribuitegli dalla legge.
Ogni comune italiano può dotarsi di una struttura di protezione civile. Il sindaco è autorità di protezione civile, egli assume la direzione ed il coordinamento degli interventi a soccorso ed assistenza della popolazione. Concorrono infine all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
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Ultimo aggiornamento pagina: 27/02/2024 11:57:32