Tipo di documento
Procedimenti amministrativi
Licenza di distribuzione
Pubblico dominio
Descrizione
La dichiarazione di nascita deve essere fatta da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando la volontà della madre di non essere nominata: entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuta la nascita, oppure entro 10 giorni presso il Comune di nascita o di residenza, in questo caso solo dai genitori. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica. Figli naturali riconosciuti: per la denuncia occorre la presenza del o dei genitori che intendono riconoscere il figlio. Figli naturali non riconosciuti: la denuncia deve essere fatta dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto. L’Ufficiale dello Stato Civile forma l’atto di nascita e impone al nato il cognome e il nome e informa immediatamente il giudice tutelare e il Tribunale per i Minorenni per i successivi adempimenti.
Termine
10 giorni dalla nascita
Atti
Attestazione di nascita rilasciata dall’Ospedale o attestazione di constatazione di avvenuto parto, nel caso di nascita avvenuta in casa, oppure da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, e un documento di identità in corso di validità.
Riferimenti Normativi
D.P.R. 396/2000 – C.C.