Tipo di documento
Procedimenti amministrativi
Descrizione
Non sono soggette ad approvazione espressa ma a comunicazione, da depositare presso l'ufficio competente prima dell'ultimazione dei lavori, le varianti realizzate in corso d'opera che presentino i seguenti requisiti:
a) per gli immobili assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, della l.r. 56/1983 nonché della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle leggi regionali 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007) gli assensi, le autorizzazioni o i pareri dovuti dovranno essere acquisiti prima dell’esecuzione dei lavori;
b) non contrastino con le prescrizioni espresse nel permesso di costruire;
c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili assentite;
d) non mutino la destinazione d'uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari;
e) non modifichino il numero delle unità immobiliari;
f) non alterino la sagoma né l'altezza della costruzione.
Alle varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni dell'articolo 61, commi 4 e 9 e, ove del caso, le sanzioni in tema di opere soggette a SCIA edilizia definite dalla legge regionale 06 aprile 1998 n. 11 e s.m.i.
Vincoli
Nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, della l.r. 56/1983 nonché della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle leggi regionali 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007) gli assensi, le autorizzazioni o i pareri dovuti dovranno essere acquisiti prima dell’esecuzione dell’intervento e comunque prima della presentazione della comunicazione di variante in corso d’opera.
Riferimenti Normativi
art. 106 D.lgs. n. 50/2016