Tipo di documento
Procedimenti amministrativi
Descrizione
L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione, resa da un funzionario incaricato, che la sottoscrizione in calce (cioè alla fine) di un documento è stata apposta in sua presenza, dopo aver accertato l’identità della persona che sottoscrive. In pratica, così facendo, si accerta che quella firma è autentica.
L’autenticazione della firma può essere richiesta:
1. per dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (cioè rese e sottoscritte dall’interessato sotto la sua responsabilità) concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (come banche, assicurazioni, ecc…);
2. istanze da presentare a privati (tranne per quelle da presentare a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
3. deleghe per la riscossione di benefici economici da parte di terze persone (ad esempio, una delega per il ritiro della pensione).
Non si possono autenticare sottoscrizioni apposte in calce a documenti che non siano scritti in lingua italiana: ciò in quanto la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano. Pertanto, l’eventuale documento presentato in lingua straniera dovrà essere accompagnato anche da un’idonea traduzione a norma di legge.
Atti
Per autenticazione di firma allegare copia documento di identità in corso di validità e marca da bollo di Euro 16,00 quando richiesta
Riferimenti Normativi
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445